- Art. 1 - DENOMINAZIONE
- Art. 2 - SEDE
- Art. 3 – DURATA
- Art. 4 – SCOPI e ATTIVITÀ
- Art. 5 – SOCI
- Art. 6 – QUOTA SOCIALE e CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI - RECESSO
- Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- Art. 8 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
- Art. 9 – BILANCIO
- Art. 10 - ORGANI
- Art. 11 - ASSEMBLEA
- Art. 12 – PROCEDURE ELETTORALI DELL’ASSEMBLEA
- Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 14 - PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
- Art. 15 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEL PRESIDENTE
- Art. 16 - SEGRETARIO GENERALE
- Art. 17 - TESORIERE
- Art. 18 – IL COMITATO ESECUTIVO
- Art. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI o REVISORE UNICO
- Art. 21 - PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO E DI SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
- Art. 22 - NORME GENERALI
Art. 1 - DENOMINAZIONE
- È costituita l’Associazione denominata “Società Italiana di Scienza delle Costruzioni”, in breve anche “SISCo”.
- La SISCo è un’associazione libera, apartitica, apolitica e aconfessionale, che opera per promuovere e sostenere attività didattiche, scientifiche, culturali e di promozione sociale, senza finalità sindacali e scopo di lucro.
Art. 2 - SEDE
L’Associazione ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISG) dell’Università di Roma “La Sapienza”, via Eudossiana 18, 00184 Roma. Con delibera dal Consiglio direttivo possono istituirsi sedi secondarie e/o uffici, sia in Italia che all’Estero. Il trasferimento della sede, all’interno dello stesso Comune, resta di competenza del Consiglio direttivo e non comporta modifica dell’atto costitutivo.
Art. 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 4 – SCOPI e ATTIVITÀ
- L’area culturale della SISCo è la stessa identificata dalla declaratoria del settore concorsuale 08/B2: Scienza delle Costruzioni di seguito riportata nella sua versione attuale (All.to B, DM n.855 del 30 ottobre 2015). Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa inerente la meccanica dei solidi, dei materiali e delle strutture. I contenuti scientifico-disciplinari riguardano le conoscenze teoriche e sperimentali relative alla risoluzione dei problemi legati alla determinazione del comportamento meccanico di costruzioni, organismi o elementi resistenti dell’ingegneria civile, dell’architettura, di altri settori dell’ingegneria come di altre scienze applicate. I problemi affrontati coinvolgono gli aspetti relativi alla statica, alla dinamica, alla stabilità dell’equilibrio, alla meccanica della frattura, al calcolo a rottura e alla meccanica sperimentale come verifica dei modelli adottati. Le tecniche e i metodi utilizzati sono propri della modellazione fisico-matematica, della meccanica computazionale, della meccanica sperimentale, della diagnostica e dell’identificazione strutturale. Altri temi riguardano l’interazione fra le strutture e l’ambiente fisico che le circonda, la meccanica dei materiali innovativi e delle strutture non convenzionali, indipendentemente dalla scala della loro osservazione e modellazione, lo studio critico dello sviluppo storico dei modelli utilizzati e la lettura in chiave strutturale di manufatti storici e monumentali.
- Nell’ambito dell’area culturale indicata, l’Associazione intende svolgere le seguenti attività:
a) promuovere la ricerca scientifica, le attività didattiche, normative e applicative che ricadono nei campi culturali di interesse delle discipline e delle tematiche proprie della Scienza delle Costruzioni specificate al precedente comma 1. Ciò sarà perseguito definendo strategie di indirizzo armoniche con le prospettive di sviluppo tecnico-scientifico dell’Università e, più in generale, con quelle economiche e sociali del Paese;
b) essere interlocutore autorevole e riconosciuto, anche a livello istituzionale, in grado di rappresentare gli interessi scientifici, i punti di vista e le proposte del settore scientifico disciplinare della Scienza delle Costruzioni in tutte le sedi nelle quali questo si renda necessario, garantendo una presenza di rilievo ed una rappresentanza qualificata negli organi nazionali collegiali previsti per la ricerca, la didattica e l’attività normativa e professionale;
c) favorire i contatti tra gli studiosi del settore scientifico disciplinare della Scienza delle Costruzioni e/o di settori attigui, promuovendo le ricerche ed agevolando la diffusione della conoscenza mediante: pubblicazioni su libri, riviste e manuali tecnici; organizzazione di congressi, riunioni, incontri scientifici e seminari tematici; divulgazione didattica e scientifica; supporto alle attività di organizzazione di corsi di aggiornamento e corsi di alta formazione scientifica e professionale;
d) promuovere una collaborazione sistematica fra mondo accademico e settori dell’imprenditoria, favorendo comuni attività di ricerca e di produzione normativa, attraverso attività di aggiornamento e di formazione permanente nei confronti degli Associati, di coloro che operano nel mondo della professione e di concerto con gli Ordini professionali di competenza;
e) promuovere attività di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Dipartimento della Protezione Civile, con le Regioni, i Comuni e, in generale, con tutti gli Organismi e Istituzioni pubbliche le cui attività richiedono conoscenze nell’ambito della Scienza delle Costruzioni e sono compatibili con gli scopi statutari dell’Associazione;
f) promuovere studi, ricerche scientifiche e rapporti di collaborazione su temi propri della declaratoria o attigui, con altre Società ed Organismi Scientifici e Professionali, italiani ed esteri, che operano nell’area culturale della Scienza delle Costruzioni, favorendo la partecipazione consortile a progetti nazionali ed internazionali di ricerca e sviluppo;
g) promuovere l’aggiornamento continuo e la valorizzazione dei contenuti formativi dell’Ingegnere, dell’Architetto, dell’Agronomo, del Geologo, del Fisico, del Chimico e del Matematico Applicato, per quanto di competenza dell’area culturale della Scienza delle Costruzioni, al fine di valorizzare ed incrementare quelle caratteristiche di versatilità e solida cultura di base che, da sempre, hanno caratterizzato le figure professionali prodotte dall’Università Italiana;
h) individuare procedure ed iniziative per il monitoraggio dell’efficacia della formazione e della didattica, anche impartita a distanza, atte a promuoverne un miglioramento qualitativo continuo, finalizzato alla crescita culturale e all’ottenimento di certificazioni nazionali ed internazionali, e altresì atte a garantirne la necessaria innovazione rispetto alla richiesta formativa e culturale del Paese relativamente agli ambiti di competenza;
i) promuovere e patrocinare l’organizzazione di scuole di aggiornamento, perfezionamento e divulgazione, corsi di dottorato nazionali e internazionali e di formazione alla didattica su temi di interesse della Scienza delle Costruzioni anche in coordinamento con altre Associazioni scientifiche già esistenti;
j) promuovere e patrocinare le collaborazioni con istituzioni didattiche estere per l’internazionalizzazione degli studi che si basano sulle conoscenze comuni all’area culturale della Scienza delle Costruzioni e delle discipline attigue.
- Le attività sociali, finalizzate al perseguimento degli scopi di cui al precedente comma, potranno essere finanziate attraverso i contributi degli Associati, di enti pubblici e di persone fisiche e giuridiche private con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Art. 5 – SOCI
- L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividono lo spirito e gli ideali e operano per la loro realizzazione.
- Possono far parte dell’Associazione senza limiti di luogo di lavoro o dimora, prescindendo dalle differenze di etnia, sesso, età, credo, i cultori italiani e stranieri dei temi culturali d’interesse della Scienza delle Costruzioni. L’accettazione di nuovi Soci compete esclusivamente al Consiglio Direttivo. I Soci sono unicamente individuali e si distinguono come specificato al successivo comma 3.
- Gli associati si dividono in: Soci di diritto, Soci ordinari, Soci d’onore, Soci corrispondenti, Soci sostenitori. I Soci di diritto sono i Professori Ordinari, Associati ed i Ricercatori universitari di qualunque tipologia giuridica (compresi quelli in quiescenza), afferenti al settore scientifico disciplinare ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni, che comunichino per iscritto al Consiglio Direttivo la loro adesione; I Soci ordinari sono i cultori di Scienza delle Costruzioni e di discipline affini che non afferiscono al settore scientifico disciplinare ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni ed accolti all’interno della SISCo in seguito a loro richiesta avanzata al Consiglio Direttivo per il tramite di almeno due consiglieri; I Soci d’onore sono i Soci, già ordinari o di diritto, che abbiano superato il settantacinquesimo anno di età o i Soci che siano stati Presidenti dell’Associazione. Sono inoltre Soci d’onore, nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, studiosi italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti nel campo culturale di interesse della Scienza delle Costruzioni; I Soci corrispondenti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra gli Studiosi stranieri che ne facciano richiesta scritta per il tramite di almeno due Consiglieri e che, con la loro attività, risultino particolarmente vicini ai fini statutari dell’Associazione; I Soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche che contribuiscono al sostegno delle attività dell’Associazione con il finanziamento di attività utili alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
- E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
Art. 6 – QUOTA SOCIALE e CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI - RECESSO
- L’entità, i termini e le modalità di versamento della quota associativa annuale sono determinate ogni anno dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In mancanza di apposita delibera si intende confermata la quota associativa dell’anno precedente. La quota associativa è dovuta da tutti i Soci con esclusione dei Soci d’onore.
- Per ottenere l’ammissione è necessario presentare domanda scritta sulla quale delibera il Consiglio direttivo a maggioranza dei componenti.
- Nella domanda di ammissione, a pena di esclusione, l’aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.
- L’ammissione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo il quale delibera l’accettazione ovvero il diniego all’ammissione tra gli associati. La deliberazione del Consiglio direttivo è insindacabile.
- Alla delibera di accettazione dell’aspirante Socio, purché abbia effettuato il pagamento della quota associativa annuale, fa seguito l’iscrizione nel libro dei Soci.
- I Soci cessano di appartenere all’Associazione: per dimissioni volontarie; per decesso; per esclusione. L’associato può recedere in ogni momento dall’Associazione, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio direttivo con lettera raccomandata, a condizione di essere in regola con il versamento delle quote associative.
- Il Consiglio Direttivo, con giudizio motivato, può dichiarare decaduti gli associati che siano inadempienti agli obblighi, di cui al successivo art. 7, loro derivanti dall’appartenenza all’Associazione. Il Segretario Generale ne dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata, o a mezzo fax o posta elettronica, contemporaneamente al Socio ed al Presidente del Collegio dei Probiviri affinché quest’ultimo abbia tutte le informazioni necessarie all’esame di un eventuale ricorso proposto dal Socio.
- Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti quei Soci che da 2 (due) anni non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 comma 3 del Codice Civile, contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di partecipare alle assemblee. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall’Assemblea.
- I Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; la quota associativa non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
- La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.
- Ogni Socio in regola con il pagamento del contributo associativo, se dovuto, ha il diritto: a) di partecipare alle Assemblee, di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali, e, se Socio con diritto di voto, di votare; b) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione; c) di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione; d) di accedere all’area riservata agli associati del sito web dell’Associazione; e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- Ogni Socio è obbligato: a) ad osservare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione; b) a versare la quota associativa definitivamente deliberata dall’Assemblea; c) a svolgere le attività preventivamente concordate; d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
- Tutti i Soci aventi diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative, se dovute, hanno diritto all’elettorato attivo per il rinnovo delle cariche sociali.
- L’elettorato passivo per il rinnovo delle cariche sociali elettive, ad esclusione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, è costituito dai soli Soci di diritto che ricoprono il ruolo di professore di prima e di seconda fascia, non quiescenti e che non vadano in quiescenza nel periodo del mandato, in regola con il pagamento delle quote associative.
Art. 8 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
- Per la realizzazione degli scopi istituzionali, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a. quote associative;
b. contributi dei soci;
c. contributi di privati non aderenti;
d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e. contributi di organismi internazionali;
f. donazioni e lasciti testamentari;
g. rimborsi derivanti da convenzioni;
h. specifiche e documentate attività o progetti;
i. entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse all’attuazione delle finalità dell’Associazione, e da attività accessorie;
j. proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi. - Il patrimonio sociale potrà essere costituito da: a. beni immobili e mobili; b. donazioni, lasciti o successioni per causa di morte.
- Eventuali avanzi di gestione e utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 9 – BILANCIO
- L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Il Consiglio Direttivo delibera lo schema del conto consuntivo che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.
- Lo schema del conto consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione e pubblicato sul sito dell’Associazione entro il quindicesimo giorno precedente la seduta dell’Assemblea dei Soci per poter essere consultato da ogni associato.
- Il Consiglio Direttivo approva, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, uno schema di bilancio preventivo, privo di valore autorizzativo e da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea dei Soci entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- Lo schema di bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione e pubblicato sul sito dell’Associazione entro il quindicesimo giorno precedente la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
- Le approvazioni da parte dell’Assemblea dei Soci relative ai precedenti commi 2 e 4, rispettivamente del conto consuntivo con scadenza 30 (trenta) aprile e bilancio preventivo con scadenza 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, potranno svolgersi anche in seduta telematica secondo modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
- È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 10 - ORGANI
- Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Tesoriere;
f) il Comitato Esecutivo;
g) il Collegio dei Probiviri;
h) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.
Art. 11 - ASSEMBLEA
- L’Assemblea è l’organo deliberante principale dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative, se dovute.
- L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno, eventualmente anche in data utile per l’approvazione del conto consuntivo o del bilancio preventivo secondo quanto stabilito al precedente Art.9. L’Assemblea ordinaria è convocata inoltre ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o sia richiesto dalla maggioranza dei soci che costituiscono il Consiglio stesso. La convocazione è fatta dal Presidente almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo posta elettronica e contestuale pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Associazione. L’avviso di convocazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.
- In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- L’Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza – metà più uno – dei presenti.
- Hanno diritto di voto i Soci di diritto, i Soci ordinari e i Soci d’onore. I Soci ordinari acquisiscono diritto al voto l’anno successivo al pagamento della quota associativa.
- Non hanno diritto di voto: i Soci corrispondenti e i Soci sostenitori.
- Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai Soci mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione.
- L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente;
b) eleggere il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
c) eleggere il Collegio dei Probiviri;
d) nominare i Soci d’onore su proposta del Consiglio Direttivo;
e) approvare il bilancio preventivo;
f) approvare il conto consuntivo;
g) deliberare gli indirizzi di impiego del patrimonio dell’Associazione;
h) deliberare sulle dismissioni e sull’utilizzo del patrimonio dell’Associazione;
i) approvare l’importo annuale delle quote associative;
j) determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell’Associazione;
k) approvare la relazione annuale sulle attività;
l) approvare i verbali delle proprie sedute;
m) deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo. - L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno un decimo degli Associati con diritto di voto. La convocazione è fatta dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo posta elettronica e contestuale pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Associazione. L’avviso di convocazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
- In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è valida se sia presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti; in prima e in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza – metà più uno – dei presenti.
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto come previsto dall’articolo 21 – ultimo comma – del Codice Civile.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, che è coadiuvato da un Segretario, eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea, nella gestione dell’Assemblea e nella redazione del verbale della seduta.
- Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea ed approvato dall’Assemblea a maggioranza dei presenti.
Art. 12 – PROCEDURE ELETTORALI DELL’ASSEMBLEA
- Le elezioni delle cariche sociali di cui alle lettere a), b), c) del comma 8 del Articolo 11 del presente Statuto devono svolgersi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato.
- Le votazioni si svolgono secondo modalità, tempistica e procedure, anche telematiche, stabilite dal Consiglio Direttivo uscente che designa la commissione elettorale composta da 3 (tre) soci con diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote associative.
- Le votazioni per ciascuna delle cariche elettive si svolgono contestualmente ma in modo distinto, a tal fine la commissione predispone procedure separate. La commissione riceve le candidature alle cariche sociali, che vanno presentate almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per le elezioni, accertando l’eleggibilità dei candidati.
- Nel caso in cui le votazioni si svolgano in seduta assembleare non telematica, la seduta per le votazioni è valida se risultano presenti, di persona o tramite deleghe, la maggioranza dei soci con diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative. Le deleghe possono essere fino a un massimo di 3 (tre) per socio
- In presenza di più Candidati alla carica di Presidente risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti validi. In caso di parità si procederà al ballottaggio e, se si perviene ancora ad una situazione di parità, sarà eletto Presidente il socio con maggiore anzianità ininterrotta di appartenenza all’Associazione e, in ultima analisi, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
- Per tutte le restanti cariche risulteranno eletti i Candidati entrati in graduatoria utile alla copertura delle posizioni previste nei vari organi. La graduatoria sarà stilata in relazione al numero di voti validi riportati dai candidati e, in caso di parità, prevarrà il socio con maggiore anzianità ininterrotta di appartenenza all’Associazione e, in ultima analisi, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, è l’organo esecutivo dell’Associazione.
- Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) componenti di cui 8 (otto) Consiglieri e il Presidente. Presidente e Consiglieri sono eletti congiuntamente dall’Assemblea fra i Soci che costituiscono l’elettorato passivo specificato all’Art. 7, comma 7 del presente Statuto e secondo le modalità di cui all’Art. 12 del presente Statuto.
- Le candidature al Consiglio Direttivo devono essere presentate almeno 60 (sessanta) giorni prima delle elezioni. Al fine di garantire un’equilibrata rappresentanza territoriale e culturale in ambito nazionale si auspica che ciascuna sede universitaria proponga la candidatura di un solo socio di diritto per ogni organo societario.
- Ai Consiglieri dell’Associazione si applica l’articolo 2382 del Codice Civile in tema di “Cause di ineleggibilità e di decadenza”.
- I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di insediamento dell’organo e possono essere rieletti una sola volta. Per i Consiglieri nominati in sede di costituzione dell’Associazione, l’Assemblea può stabilire una durata diversa. Qualora venga stabilita una durata diversa dall’Assemblea, i consiglieri così nominati potranno essere rieletti per un triennio e potranno altresì essere rinnovati per un ulteriore triennio.
- La presenza dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo è obbligatoria. Nel caso in cui il Consigliere risulti assente alle riunioni per tre volte consecutive, decade dalla sua carica e il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui all’Art.15 comma 1.
- Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente; in caso di inerzia del Presidente uscente vi provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti uscente o il Revisore Unico uscente.
- Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte all’anno su convocazione del Presidente da avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta.
- Il Consiglio Direttivo può riunirsi su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi Componenti. Tale richiesta non può essere disattesa e il Presidente è obbligato a procedere alla convocazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per mezzo di videoconferenza e/o teleconferenza purché il Presidente sia in grado di accertare l’identità dei partecipanti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare i risultati della votazione, garantire agli intervenuti di partecipare alla discussione e votare sugli argomenti all’ordine del giorno in tempo reale; in questo caso il Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo ove saranno contemporaneamente presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
- Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice dei presenti, purché alla riunione siano partecipi almeno la metà più uno dei Componenti in carica. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o di chi ne svolge le funzioni in sua assenza. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale.
- Il Segretario Generale dell’Associazione provvede alla stesura del verbale dell’adunanza; in caso di assenza od impedimento del Segretario Generale tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell’adunanza è firmato dal Segretario Generale e dal Presidente dell’Associazione; quando qualcuno degli intervenuti si allontana ne viene fatta menzione nel verbale stesso.
- Nel caso in cui le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano per videoconferenza e/o teleconferenza, il verbale della seduta ne farà menzione. Si applicano in ogni caso i principi generali degli articoli 2381 e 2388 del Codice Civile in tema di “Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati” e di “Validità delle deliberazioni del consiglio”, rispettivamente.
- Compete al Consiglio Direttivo:
a) eleggere il Vice Presidente dell’Associazione;
b) eleggere il Segretario Generale dell’Associazione;
c) eleggere il Tesoriere dell’Associazione;
d) approvare la proposta di dotazione organica predisposta dal Segretario Generale;
e) approvare la proposta di struttura organizzativa predisposta dal Segretario Generale;
f) predisporre gli atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) sottoporre all’Assemblea gli indirizzi e le proposte afferenti alla gestione dell’Associazione;
h) elaborare il bilancio preventivo nonché il documento di programmazione economica se ritenuto opportuno;
i) elaborare il rendiconto economico;
j) elaborare il programma annuale delle attività da realizzare;
k) predisporre la determinazione della quota associativa annuale da versare da parte dei Soci;
l) deliberare l’ammissione dei Soci ordinari, corrispondenti e sostenitori;
m) proporre all’Assemblea la nomina dei Soci d’onore;
n) approvare la sottoscrizione di accordi, convenzioni ed ogni altra obbligazione che comporti esposizione o impegno economico-patrimoniale dell’Associazione;
o) deliberare su ogni materia di interesse dell’Associazione. - Al fine di sviluppare e coordinare le attività dell’Associazione nei vari settori, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare delle apposite Commissioni composte da 3 (tre) Soci di diritto, di cui almeno un Consigliere, che funge da Coordinatore.
- I Coordinatori e i componenti delle Commissioni vengono nominati dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica, nel ruolo loro assegnato, dalla data di nomina alla data di scadenza del Consiglio Direttivo. Coordinatori e componenti delle Commissioni possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.
- Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Responsabile del sito internet dell’Associazione che resta in carica 3 (tre) anni e la cui nomina è rinnovabile. Il Responsabile del sito potrà avvalersi, previa delibera del Consiglio Direttivo, di un’unità di personale a contratto di comprovata esperienza nel settore per la gestione informatica del sito istituzionale.
- Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei Soci in regola con il versamento delle quote associative, se dovute.
- Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcuna retribuzione; essi svolgono la propria attività gratuitamente fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico.
Art. 14 - PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
- Nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo comprendente il Presidente eletto, il Presidente uscente trasferisce i poteri al Presidente eletto. Vengono inoltre eletti, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, il Vice Presidente e il Tesoriere dell’Associazione.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, è il Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo, e presiede l’Assemblea dei Soci. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto una sola volta.
- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione.
- Il Presidente dirige il sito web dell’Associazione coadiuvato da un Comitato di Redazione, nominato dal Consiglio Direttivo, e composto da Soci di diritto e ordinari.
- La candidatura a Presidente dell’Associazione può essere presentata da Soci appartenenti all’elettorato passivo secondo quanto specificato all’Art. 7, comma 7. La candidatura deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima delle elezioni.
- Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;
e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
f) sottoscrivere gli atti e la corrispondenza da cui possono derivare impegni economici ed obbligazioni patrimoniali per l’Associazione;
g) sottoscrivere i contratti;
h) sottoscrivere la corrispondenza non attribuita alla competenza del Segretario Generale dal Consiglio Direttivo;
i) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
j) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, o del Comitato Esecutivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
k) aprire un conto corrente bancario o postale intestato all’Associazione e operare su di esso. - In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.
Art. 15 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEL PRESIDENTE
- In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo, escluso il Presidente, vengono chiamati coloro che nell’ultima elezione hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto alla carica di Consigliere; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione dei Consiglieri mancanti con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei Soci.
- In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, verrà chiamato a ricoprire la carica il Consigliere che nell’ultima elezione ha riportato il maggior numero di voti, il quale verrà sostituito nella carica di Consigliere da colui che nell’ultima elezione ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto alla carica di Consigliere.
- I Consiglieri e il Presidente nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
- Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.
Art. 16 - SEGRETARIO GENERALE
- Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente e a scrutinio segreto.
- Sovraintende all’andamento gestionale dell’Associazione e ne cura l’organizzazione.
- Spetta al Segretario generale:
a) eseguire le deliberazioni e le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente dell’Associazione;
b) adottare gli atti di gestione conseguenti alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
c) sottoscrivere la corrispondenza in relazione alle competenze attribuitegli dal Consiglio Direttivo;
d) redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e sottoscriverlo unitamente al Presidente dell’Associazione;
e) tenere l’archivio dell’Associazione tra cui il libro dei Soci, il registro dei verbali e/o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il protocollo e la corrispondenza. - In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da altra persona scelta dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- Al Segretario Generale possono essere attribuite altre competenze e mansioni stabilite dal Consiglio Direttivo in relazione allo sviluppo e all’evoluzione dell’Associazione.
Art. 17 - TESORIERE
- Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente e a scrutinio segreto.
- Il Tesoriere ha il compito di:
a) gestire i rapporti con l’istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi ed i titoli dell’Associazione;
b) verificare la congruità degli impegni di spesa assunti dal Consiglio Direttivo con le disponibilità di cassa dell’Associazione;
c) predisporre, annualmente, una relazione sull’andamento della situazione economica dell’Associazione;
d) coadiuvare il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico nelle operazioni di controllo attribuite alla competenza dei Revisori.
Art. 18 – IL COMITATO ESECUTIVO
Art. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- L’Assemblea, contemporaneamente ai componenti del Consiglio Direttivo e al Presidente, elegge il Collegio dei Probiviri composto da cinque Soci di diritto appartenenti all’elettorato passivo specificato all’Art. 7 comma 7 e in regola con i pagamenti delle quote associative.
- I Componenti del Collegio dei Probiviri nominano al loro interno il Presidente, durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili senza discontinuità, una sola volta.
- Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra singoli Soci e tra i Soci e gli organi dell’Associazione.
- Al Collegio dei Probiviri spetta decidere sulle controversie relative alle cause di cessazione da Socio.
- Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono scritte e motivate.
- Il Collegio dei Probiviri delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti; le decisioni del Collegio sono inappellabili.
- Il Segretario Generale partecipa ai lavori del Collegio dei Probiviri e provvede a verbalizzarne le sedute.
Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI o REVISORE UNICO
- L’Assemblea dei Soci, contemporaneamente ai componenti del Consiglio Direttivo e al Presidente, elegge un Collegio dei Revisori composto da tre membri, tra i quali almeno il Presidente sia iscritto nell’Albo dei Revisori Legali e almeno uno appartenga all’elettorato passivo di cui all’Art. 7 comma 7, ovvero designa un Revisore Unico, anche non socio, sempre che risulti regolarmente iscritto nell’Albo dei Revisori Legali.
- I Revisori durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili senza discontinuità una sola volta.
- Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigere apposita relazione da allegare agli schemi di bilancio d’esercizio e di conto consuntivo approvati dal Consiglio Direttivo. Svolge il suo compito secondo le norme del Codice Civile.
- Per l’assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’Associazione.
- Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
- I componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente dell’Associazione, con parere consultivo e senza diritto di voto.
- Il Presidente del Collegio dei Revisori, nominato dai componenti del Collegio stesso, stabilisce le modalità di funzionamento dell’organo.
Art. 21 - PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO E DI SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
- Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate in qualsiasi momento all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
- Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con le presenze e le maggioranze di cui all’articolo 11 commi 10 e 11 del presente Statuto.
- Lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell’Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti alla deliberazione dell’Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
- Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci dell’Associazione.
Art. 22 - NORME GENERALI
- È costituita l’Associazione denominata “Società Italiana di Scienza delle Costruzioni”, in breve anche “SISCo”.
- La SISCo è un’associazione libera, apartitica, apolitica e aconfessionale, che opera per promuovere e sostenere attività didattiche, scientifiche, culturali e di promozione sociale, senza finalità sindacali e scopo di lucro.
L’Associazione ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISG) dell’Università di Roma “La Sapienza”, via Eudossiana 18, 00184 Roma. Con delibera dal Consiglio direttivo possono istituirsi sedi secondarie e/o uffici, sia in Italia che all’Estero. Il trasferimento della sede, all’interno dello stesso Comune, resta di competenza del Consiglio direttivo e non comporta modifica dell’atto costitutivo.
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
- L’area culturale della SISCo è la stessa identificata dalla declaratoria del settore concorsuale 08/B2: Scienza delle Costruzioni di seguito riportata nella sua versione attuale (All.to B, DM n.855 del 30 ottobre 2015). Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa inerente la meccanica dei solidi, dei materiali e delle strutture. I contenuti scientifico-disciplinari riguardano le conoscenze teoriche e sperimentali relative alla risoluzione dei problemi legati alla determinazione del comportamento meccanico di costruzioni, organismi o elementi resistenti dell’ingegneria civile, dell’architettura, di altri settori dell’ingegneria come di altre scienze applicate. I problemi affrontati coinvolgono gli aspetti relativi alla statica, alla dinamica, alla stabilità dell’equilibrio, alla meccanica della frattura, al calcolo a rottura e alla meccanica sperimentale come verifica dei modelli adottati. Le tecniche e i metodi utilizzati sono propri della modellazione fisico-matematica, della meccanica computazionale, della meccanica sperimentale, della diagnostica e dell’identificazione strutturale. Altri temi riguardano l’interazione fra le strutture e l’ambiente fisico che le circonda, la meccanica dei materiali innovativi e delle strutture non convenzionali, indipendentemente dalla scala della loro osservazione e modellazione, lo studio critico dello sviluppo storico dei modelli utilizzati e la lettura in chiave strutturale di manufatti storici e monumentali.
- Nell’ambito dell’area culturale indicata, l’Associazione intende svolgere le seguenti attività:
a) promuovere la ricerca scientifica, le attività didattiche, normative e applicative che ricadono nei campi culturali di interesse delle discipline e delle tematiche proprie della Scienza delle Costruzioni specificate al precedente comma 1. Ciò sarà perseguito definendo strategie di indirizzo armoniche con le prospettive di sviluppo tecnico-scientifico dell’Università e, più in generale, con quelle economiche e sociali del Paese;
b) essere interlocutore autorevole e riconosciuto, anche a livello istituzionale, in grado di rappresentare gli interessi scientifici, i punti di vista e le proposte del settore scientifico disciplinare della Scienza delle Costruzioni in tutte le sedi nelle quali questo si renda necessario, garantendo una presenza di rilievo ed una rappresentanza qualificata negli organi nazionali collegiali previsti per la ricerca, la didattica e l’attività normativa e professionale;
c) favorire i contatti tra gli studiosi del settore scientifico disciplinare della Scienza delle Costruzioni e/o di settori attigui, promuovendo le ricerche ed agevolando la diffusione della conoscenza mediante: pubblicazioni su libri, riviste e manuali tecnici; organizzazione di congressi, riunioni, incontri scientifici e seminari tematici; divulgazione didattica e scientifica; supporto alle attività di organizzazione di corsi di aggiornamento e corsi di alta formazione scientifica e professionale;
d) promuovere una collaborazione sistematica fra mondo accademico e settori dell’imprenditoria, favorendo comuni attività di ricerca e di produzione normativa, attraverso attività di aggiornamento e di formazione permanente nei confronti degli Associati, di coloro che operano nel mondo della professione e di concerto con gli Ordini professionali di competenza;
e) promuovere attività di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Dipartimento della Protezione Civile, con le Regioni, i Comuni e, in generale, con tutti gli Organismi e Istituzioni pubbliche le cui attività richiedono conoscenze nell’ambito della Scienza delle Costruzioni e sono compatibili con gli scopi statutari dell’Associazione;
f) promuovere studi, ricerche scientifiche e rapporti di collaborazione su temi propri della declaratoria o attigui, con altre Società ed Organismi Scientifici e Professionali, italiani ed esteri, che operano nell’area culturale della Scienza delle Costruzioni, favorendo la partecipazione consortile a progetti nazionali ed internazionali di ricerca e sviluppo;
g) promuovere l’aggiornamento continuo e la valorizzazione dei contenuti formativi dell’Ingegnere, dell’Architetto, dell’Agronomo, del Geologo, del Fisico, del Chimico e del Matematico Applicato, per quanto di competenza dell’area culturale della Scienza delle Costruzioni, al fine di valorizzare ed incrementare quelle caratteristiche di versatilità e solida cultura di base che, da sempre, hanno caratterizzato le figure professionali prodotte dall’Università Italiana;
h) individuare procedure ed iniziative per il monitoraggio dell’efficacia della formazione e della didattica, anche impartita a distanza, atte a promuoverne un miglioramento qualitativo continuo, finalizzato alla crescita culturale e all’ottenimento di certificazioni nazionali ed internazionali, e altresì atte a garantirne la necessaria innovazione rispetto alla richiesta formativa e culturale del Paese relativamente agli ambiti di competenza;
i) promuovere e patrocinare l’organizzazione di scuole di aggiornamento, perfezionamento e divulgazione, corsi di dottorato nazionali e internazionali e di formazione alla didattica su temi di interesse della Scienza delle Costruzioni anche in coordinamento con altre Associazioni scientifiche già esistenti;
j) promuovere e patrocinare le collaborazioni con istituzioni didattiche estere per l’internazionalizzazione degli studi che si basano sulle conoscenze comuni all’area culturale della Scienza delle Costruzioni e delle discipline attigue.
- Le attività sociali, finalizzate al perseguimento degli scopi di cui al precedente comma, potranno essere finanziate attraverso i contributi degli Associati, di enti pubblici e di persone fisiche e giuridiche private con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
- L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividono lo spirito e gli ideali e operano per la loro realizzazione.
- Possono far parte dell’Associazione senza limiti di luogo di lavoro o dimora, prescindendo dalle differenze di etnia, sesso, età, credo, i cultori italiani e stranieri dei temi culturali d’interesse della Scienza delle Costruzioni. L’accettazione di nuovi Soci compete esclusivamente al Consiglio Direttivo. I Soci sono unicamente individuali e si distinguono come specificato al successivo comma 3.
- Gli associati si dividono in: Soci di diritto, Soci ordinari, Soci d’onore, Soci corrispondenti, Soci sostenitori. I Soci di diritto sono i Professori Ordinari, Associati ed i Ricercatori universitari di qualunque tipologia giuridica (compresi quelli in quiescenza), afferenti al settore scientifico disciplinare ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni, che comunichino per iscritto al Consiglio Direttivo la loro adesione; I Soci ordinari sono i cultori di Scienza delle Costruzioni e di discipline affini che non afferiscono al settore scientifico disciplinare ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni ed accolti all’interno della SISCo in seguito a loro richiesta avanzata al Consiglio Direttivo per il tramite di almeno due consiglieri; I Soci d’onore sono i Soci, già ordinari o di diritto, che abbiano superato il settantacinquesimo anno di età o i Soci che siano stati Presidenti dell’Associazione. Sono inoltre Soci d’onore, nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, studiosi italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti nel campo culturale di interesse della Scienza delle Costruzioni; I Soci corrispondenti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra gli Studiosi stranieri che ne facciano richiesta scritta per il tramite di almeno due Consiglieri e che, con la loro attività, risultino particolarmente vicini ai fini statutari dell’Associazione; I Soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche che contribuiscono al sostegno delle attività dell’Associazione con il finanziamento di attività utili alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
- E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
- L’entità, i termini e le modalità di versamento della quota associativa annuale sono determinate ogni anno dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In mancanza di apposita delibera si intende confermata la quota associativa dell’anno precedente. La quota associativa è dovuta da tutti i Soci con esclusione dei Soci d’onore.
- Per ottenere l’ammissione è necessario presentare domanda scritta sulla quale delibera il Consiglio direttivo a maggioranza dei componenti.
- Nella domanda di ammissione, a pena di esclusione, l’aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.
- L’ammissione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo il quale delibera l’accettazione ovvero il diniego all’ammissione tra gli associati. La deliberazione del Consiglio direttivo è insindacabile.
- Alla delibera di accettazione dell’aspirante Socio, purché abbia effettuato il pagamento della quota associativa annuale, fa seguito l’iscrizione nel libro dei Soci.
- I Soci cessano di appartenere all’Associazione: per dimissioni volontarie; per decesso; per esclusione. L’associato può recedere in ogni momento dall’Associazione, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio direttivo con lettera raccomandata, a condizione di essere in regola con il versamento delle quote associative.
- Il Consiglio Direttivo, con giudizio motivato, può dichiarare decaduti gli associati che siano inadempienti agli obblighi, di cui al successivo art. 7, loro derivanti dall’appartenenza all’Associazione. Il Segretario Generale ne dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata, o a mezzo fax o posta elettronica, contemporaneamente al Socio ed al Presidente del Collegio dei Probiviri affinché quest’ultimo abbia tutte le informazioni necessarie all’esame di un eventuale ricorso proposto dal Socio.
- Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti quei Soci che da 2 (due) anni non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 comma 3 del Codice Civile, contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di partecipare alle assemblee. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall’Assemblea.
- I Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; la quota associativa non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
- La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.
- Ogni Socio in regola con il pagamento del contributo associativo, se dovuto, ha il diritto: a) di partecipare alle Assemblee, di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali, e, se Socio con diritto di voto, di votare; b) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione; c) di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione; d) di accedere all’area riservata agli associati del sito web dell’Associazione; e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- Ogni Socio è obbligato: a) ad osservare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione; b) a versare la quota associativa definitivamente deliberata dall’Assemblea; c) a svolgere le attività preventivamente concordate; d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
- Tutti i Soci aventi diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative, se dovute, hanno diritto all’elettorato attivo per il rinnovo delle cariche sociali.
- L’elettorato passivo per il rinnovo delle cariche sociali elettive, ad esclusione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, è costituito dai soli Soci di diritto che ricoprono il ruolo di professore di prima e di seconda fascia, non quiescenti e che non vadano in quiescenza nel periodo del mandato, in regola con il pagamento delle quote associative.
- Per la realizzazione degli scopi istituzionali, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a. quote associative;
b. contributi dei soci;
c. contributi di privati non aderenti;
d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e. contributi di organismi internazionali;
f. donazioni e lasciti testamentari;
g. rimborsi derivanti da convenzioni;
h. specifiche e documentate attività o progetti;
i. entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse all’attuazione delle finalità dell’Associazione, e da attività accessorie;
j. proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi. - Il patrimonio sociale potrà essere costituito da: a. beni immobili e mobili; b. donazioni, lasciti o successioni per causa di morte.
- Eventuali avanzi di gestione e utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
- L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Il Consiglio Direttivo delibera lo schema del conto consuntivo che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.
- Lo schema del conto consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione e pubblicato sul sito dell’Associazione entro il quindicesimo giorno precedente la seduta dell’Assemblea dei Soci per poter essere consultato da ogni associato.
- Il Consiglio Direttivo approva, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, uno schema di bilancio preventivo, privo di valore autorizzativo e da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea dei Soci entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- Lo schema di bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione e pubblicato sul sito dell’Associazione entro il quindicesimo giorno precedente la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
- Le approvazioni da parte dell’Assemblea dei Soci relative ai precedenti commi 2 e 4, rispettivamente del conto consuntivo con scadenza 30 (trenta) aprile e bilancio preventivo con scadenza 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, potranno svolgersi anche in seduta telematica secondo modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
- È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Tesoriere;
f) il Comitato Esecutivo;
g) il Collegio dei Probiviri;
h) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.
- L’Assemblea è l’organo deliberante principale dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative, se dovute.
- L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno, eventualmente anche in data utile per l’approvazione del conto consuntivo o del bilancio preventivo secondo quanto stabilito al precedente Art.9. L’Assemblea ordinaria è convocata inoltre ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o sia richiesto dalla maggioranza dei soci che costituiscono il Consiglio stesso. La convocazione è fatta dal Presidente almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo posta elettronica e contestuale pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Associazione. L’avviso di convocazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.
- In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- L’Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza – metà più uno – dei presenti.
- Hanno diritto di voto i Soci di diritto, i Soci ordinari e i Soci d’onore. I Soci ordinari acquisiscono diritto al voto l’anno successivo al pagamento della quota associativa.
- Non hanno diritto di voto: i Soci corrispondenti e i Soci sostenitori.
- Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai Soci mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione.
- L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente;
b) eleggere il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
c) eleggere il Collegio dei Probiviri;
d) nominare i Soci d’onore su proposta del Consiglio Direttivo;
e) approvare il bilancio preventivo;
f) approvare il conto consuntivo;
g) deliberare gli indirizzi di impiego del patrimonio dell’Associazione;
h) deliberare sulle dismissioni e sull’utilizzo del patrimonio dell’Associazione;
i) approvare l’importo annuale delle quote associative;
j) determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell’Associazione;
k) approvare la relazione annuale sulle attività;
l) approvare i verbali delle proprie sedute;
m) deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo. - L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno un decimo degli Associati con diritto di voto. La convocazione è fatta dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo posta elettronica e contestuale pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Associazione. L’avviso di convocazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
- In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è valida se sia presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti; in prima e in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza – metà più uno – dei presenti.
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto come previsto dall’articolo 21 – ultimo comma – del Codice Civile.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, che è coadiuvato da un Segretario, eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea, nella gestione dell’Assemblea e nella redazione del verbale della seduta.
- Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea ed approvato dall’Assemblea a maggioranza dei presenti.
- Le elezioni delle cariche sociali di cui alle lettere a), b), c) del comma 8 del Articolo 11 del presente Statuto devono svolgersi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato.
- Le votazioni si svolgono secondo modalità, tempistica e procedure, anche telematiche, stabilite dal Consiglio Direttivo uscente che designa la commissione elettorale composta da 3 (tre) soci con diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote associative.
- Le votazioni per ciascuna delle cariche elettive si svolgono contestualmente ma in modo distinto, a tal fine la commissione predispone procedure separate. La commissione riceve le candidature alle cariche sociali, che vanno presentate almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per le elezioni, accertando l’eleggibilità dei candidati.
- Nel caso in cui le votazioni si svolgano in seduta assembleare non telematica, la seduta per le votazioni è valida se risultano presenti, di persona o tramite deleghe, la maggioranza dei soci con diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative. Le deleghe possono essere fino a un massimo di 3 (tre) per socio
- In presenza di più Candidati alla carica di Presidente risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti validi. In caso di parità si procederà al ballottaggio e, se si perviene ancora ad una situazione di parità, sarà eletto Presidente il socio con maggiore anzianità ininterrotta di appartenenza all’Associazione e, in ultima analisi, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
- Per tutte le restanti cariche risulteranno eletti i Candidati entrati in graduatoria utile alla copertura delle posizioni previste nei vari organi. La graduatoria sarà stilata in relazione al numero di voti validi riportati dai candidati e, in caso di parità, prevarrà il socio con maggiore anzianità ininterrotta di appartenenza all’Associazione e, in ultima analisi, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
- Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, è l’organo esecutivo dell’Associazione.
- Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) componenti di cui 8 (otto) Consiglieri e il Presidente. Presidente e Consiglieri sono eletti congiuntamente dall’Assemblea fra i Soci che costituiscono l’elettorato passivo specificato all’Art. 7, comma 7 del presente Statuto e secondo le modalità di cui all’Art. 12 del presente Statuto.
- Le candidature al Consiglio Direttivo devono essere presentate almeno 60 (sessanta) giorni prima delle elezioni. Al fine di garantire un’equilibrata rappresentanza territoriale e culturale in ambito nazionale si auspica che ciascuna sede universitaria proponga la candidatura di un solo socio di diritto per ogni organo societario.
- Ai Consiglieri dell’Associazione si applica l’articolo 2382 del Codice Civile in tema di “Cause di ineleggibilità e di decadenza”.
- I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di insediamento dell’organo e possono essere rieletti una sola volta. Per i Consiglieri nominati in sede di costituzione dell’Associazione, l’Assemblea può stabilire una durata diversa. Qualora venga stabilita una durata diversa dall’Assemblea, i consiglieri così nominati potranno essere rieletti per un triennio e potranno altresì essere rinnovati per un ulteriore triennio.
- La presenza dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo è obbligatoria. Nel caso in cui il Consigliere risulti assente alle riunioni per tre volte consecutive, decade dalla sua carica e il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui all’Art.15 comma 1.
- Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente; in caso di inerzia del Presidente uscente vi provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti uscente o il Revisore Unico uscente.
- Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte all’anno su convocazione del Presidente da avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta.
- Il Consiglio Direttivo può riunirsi su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi Componenti. Tale richiesta non può essere disattesa e il Presidente è obbligato a procedere alla convocazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per mezzo di videoconferenza e/o teleconferenza purché il Presidente sia in grado di accertare l’identità dei partecipanti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare i risultati della votazione, garantire agli intervenuti di partecipare alla discussione e votare sugli argomenti all’ordine del giorno in tempo reale; in questo caso il Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo ove saranno contemporaneamente presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
- Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice dei presenti, purché alla riunione siano partecipi almeno la metà più uno dei Componenti in carica. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o di chi ne svolge le funzioni in sua assenza. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale.
- Il Segretario Generale dell’Associazione provvede alla stesura del verbale dell’adunanza; in caso di assenza od impedimento del Segretario Generale tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell’adunanza è firmato dal Segretario Generale e dal Presidente dell’Associazione; quando qualcuno degli intervenuti si allontana ne viene fatta menzione nel verbale stesso.
- Nel caso in cui le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano per videoconferenza e/o teleconferenza, il verbale della seduta ne farà menzione. Si applicano in ogni caso i principi generali degli articoli 2381 e 2388 del Codice Civile in tema di “Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati” e di “Validità delle deliberazioni del consiglio”, rispettivamente.
- Compete al Consiglio Direttivo:
a) eleggere il Vice Presidente dell’Associazione;
b) eleggere il Segretario Generale dell’Associazione;
c) eleggere il Tesoriere dell’Associazione;
d) approvare la proposta di dotazione organica predisposta dal Segretario Generale;
e) approvare la proposta di struttura organizzativa predisposta dal Segretario Generale;
f) predisporre gli atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) sottoporre all’Assemblea gli indirizzi e le proposte afferenti alla gestione dell’Associazione;
h) elaborare il bilancio preventivo nonché il documento di programmazione economica se ritenuto opportuno;
i) elaborare il rendiconto economico;
j) elaborare il programma annuale delle attività da realizzare;
k) predisporre la determinazione della quota associativa annuale da versare da parte dei Soci;
l) deliberare l’ammissione dei Soci ordinari, corrispondenti e sostenitori;
m) proporre all’Assemblea la nomina dei Soci d’onore;
n) approvare la sottoscrizione di accordi, convenzioni ed ogni altra obbligazione che comporti esposizione o impegno economico-patrimoniale dell’Associazione;
o) deliberare su ogni materia di interesse dell’Associazione. - Al fine di sviluppare e coordinare le attività dell’Associazione nei vari settori, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare delle apposite Commissioni composte da 3 (tre) Soci di diritto, di cui almeno un Consigliere, che funge da Coordinatore.
- I Coordinatori e i componenti delle Commissioni vengono nominati dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica, nel ruolo loro assegnato, dalla data di nomina alla data di scadenza del Consiglio Direttivo. Coordinatori e componenti delle Commissioni possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.
- Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Responsabile del sito internet dell’Associazione che resta in carica 3 (tre) anni e la cui nomina è rinnovabile. Il Responsabile del sito potrà avvalersi, previa delibera del Consiglio Direttivo, di un’unità di personale a contratto di comprovata esperienza nel settore per la gestione informatica del sito istituzionale.
- Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei Soci in regola con il versamento delle quote associative, se dovute.
- Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcuna retribuzione; essi svolgono la propria attività gratuitamente fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico.
- Nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo comprendente il Presidente eletto, il Presidente uscente trasferisce i poteri al Presidente eletto. Vengono inoltre eletti, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, il Vice Presidente e il Tesoriere dell’Associazione.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, è il Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo, e presiede l’Assemblea dei Soci. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto una sola volta.
- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione.
- Il Presidente dirige il sito web dell’Associazione coadiuvato da un Comitato di Redazione, nominato dal Consiglio Direttivo, e composto da Soci di diritto e ordinari.
- La candidatura a Presidente dell’Associazione può essere presentata da Soci appartenenti all’elettorato passivo secondo quanto specificato all’Art. 7, comma 7. La candidatura deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima delle elezioni.
- Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;
e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
f) sottoscrivere gli atti e la corrispondenza da cui possono derivare impegni economici ed obbligazioni patrimoniali per l’Associazione;
g) sottoscrivere i contratti;
h) sottoscrivere la corrispondenza non attribuita alla competenza del Segretario Generale dal Consiglio Direttivo;
i) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
j) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, o del Comitato Esecutivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
k) aprire un conto corrente bancario o postale intestato all’Associazione e operare su di esso. - In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.
- In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo, escluso il Presidente, vengono chiamati coloro che nell’ultima elezione hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto alla carica di Consigliere; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione dei Consiglieri mancanti con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei Soci.
- In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, verrà chiamato a ricoprire la carica il Consigliere che nell’ultima elezione ha riportato il maggior numero di voti, il quale verrà sostituito nella carica di Consigliere da colui che nell’ultima elezione ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto alla carica di Consigliere.
- I Consiglieri e il Presidente nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
- Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.
- Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente e a scrutinio segreto.
- Sovraintende all’andamento gestionale dell’Associazione e ne cura l’organizzazione.
- Spetta al Segretario generale:
a) eseguire le deliberazioni e le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente dell’Associazione;
b) adottare gli atti di gestione conseguenti alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
c) sottoscrivere la corrispondenza in relazione alle competenze attribuitegli dal Consiglio Direttivo;
d) redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e sottoscriverlo unitamente al Presidente dell’Associazione;
e) tenere l’archivio dell’Associazione tra cui il libro dei Soci, il registro dei verbali e/o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il protocollo e la corrispondenza. - In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da altra persona scelta dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- Al Segretario Generale possono essere attribuite altre competenze e mansioni stabilite dal Consiglio Direttivo in relazione allo sviluppo e all’evoluzione dell’Associazione.
- Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente e a scrutinio segreto.
- Il Tesoriere ha il compito di:
a) gestire i rapporti con l’istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi ed i titoli dell’Associazione;
b) verificare la congruità degli impegni di spesa assunti dal Consiglio Direttivo con le disponibilità di cassa dell’Associazione;
c) predisporre, annualmente, una relazione sull’andamento della situazione economica dell’Associazione;
d) coadiuvare il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico nelle operazioni di controllo attribuite alla competenza dei Revisori.
- L’Assemblea, contemporaneamente ai componenti del Consiglio Direttivo e al Presidente, elegge il Collegio dei Probiviri composto da cinque Soci di diritto appartenenti all’elettorato passivo specificato all’Art. 7 comma 7 e in regola con i pagamenti delle quote associative.
- I Componenti del Collegio dei Probiviri nominano al loro interno il Presidente, durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili senza discontinuità, una sola volta.
- Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra singoli Soci e tra i Soci e gli organi dell’Associazione.
- Al Collegio dei Probiviri spetta decidere sulle controversie relative alle cause di cessazione da Socio.
- Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono scritte e motivate.
- Il Collegio dei Probiviri delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti; le decisioni del Collegio sono inappellabili.
- Il Segretario Generale partecipa ai lavori del Collegio dei Probiviri e provvede a verbalizzarne le sedute.
- L’Assemblea dei Soci, contemporaneamente ai componenti del Consiglio Direttivo e al Presidente, elegge un Collegio dei Revisori composto da tre membri, tra i quali almeno il Presidente sia iscritto nell’Albo dei Revisori Legali e almeno uno appartenga all’elettorato passivo di cui all’Art. 7 comma 7, ovvero designa un Revisore Unico, anche non socio, sempre che risulti regolarmente iscritto nell’Albo dei Revisori Legali.
- I Revisori durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili senza discontinuità una sola volta.
- Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigere apposita relazione da allegare agli schemi di bilancio d’esercizio e di conto consuntivo approvati dal Consiglio Direttivo. Svolge il suo compito secondo le norme del Codice Civile.
- Per l’assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’Associazione.
- Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
- I componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente dell’Associazione, con parere consultivo e senza diritto di voto.
- Il Presidente del Collegio dei Revisori, nominato dai componenti del Collegio stesso, stabilisce le modalità di funzionamento dell’organo.
- Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate in qualsiasi momento all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
- Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con le presenze e le maggioranze di cui all’articolo 11 commi 10 e 11 del presente Statuto.
- Lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell’Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti alla deliberazione dell’Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
- Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci dell’Associazione.